Il cliente-consumatore ha la possibilità di rinnovare un finanziamento contro cessione del quinto nei seguenti casi:
a) siano trascorsi almeno 2 anni ed il cliente abbia rimborsato almeno il 40% (i due quinti) del numero delle rate previste
b) si stia rinnovando un'operazione di durata pari od inferire a 60 mesi con una durata pari a 120 mesi, purchè contratta per la prima volta. In caso di estinzione anticipata della precedente cessione, sarà invece possibile contrarne una nuova purchè sia trascorso almeno un anno dalla data dell'anticipata estinzione.
Nel caso in cui si effettua un rinnovo della cessione del quinto il vecchio finanziamento si estingue e il consumatore ha diritto per ogni rata al rimborso delle commissioni e dei costi contrattualmente previsti (come interessi e commissioni) esclusi i costi fissi.